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Il
"Codice Deontologico del Farmacista",
è stato approvato dal Consiglio Nazionale della
Federazione degli Ordini in data 13 dicembre 2000.
Premessa:
Il Codice deontologico raccoglie le norme e i principi
posti a garanzia del cittadino, della collettività e
a tutela della dignità e del decoro della professione
sanitaria farmaceutica.
Tutti
i farmacisti sono tenuti a osservare le norme e i principi
contenuti nel presente Codice deontologico.
Ai
sensi del presente Codice deontologico, per farmacista
si intende ogni iscritto all’Albo professionale dei
farmacisti.
ART.1
- Il
farmacista deve:
- esercitare
la propria attività professionale con dignità e decoro;
- operare
in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente
ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti
del malato e il rispetto della vita;
- essere
sempre attento e sensibile alle necessità sociali
e sanitarie che possono manifestarsi nell’espletamento
della sua professione;
- tenere
sempre una condotta consona al proprio ruolo di professionista
sanitario responsabile della salute, tale da non portare
in nessun caso discredito alla professione;
- rispettare
gli indirizzi di natura professionale enunciati dalla
Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti
e dall’Ordine di appartenenza.
- E’
sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio
della professione e comunque qualsiasi comportamento
disdicevole al decoro professionale o che abbia causato
o possa causare un disservizio o un danno alla salute
del cittadino.
ART.
2
- Il
farmacista ha il dovere dell’aggiornamento professionale
e della formazione permanente.
- Egli
ha l’obbligo di partecipare con profitto alle iniziative
di formazione continua organizzate o attivate dalla
Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti,
nonché a quelle contemplate dalla normativa in materia,
anche per conseguire, qualora previsti, gli accreditamenti
e certificazioni.
ART.
3
- Al
farmacista è vietato, in qualsiasi modo, consentire
o agevolare la somministrazione, a uomini o animali,
di droghe o di altre sostanze farmacologiche e, comunque,
l’uso di metodi o prodotti, a fini di doping.
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Rapporti
con i cittadini
ART. 4
- Al
farmacista è vietato porre in essere iniziative o
comportamenti che limitino o impediscano il diritto
di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini.
- Il
farmacista, in qualsiasi atto professionale e comunque
nell’attività di controllo e di consiglio, agisce
secondo scienza e coscienza e nel rispetto della legge.
Deve offrire la massima disponibilità e cortesia e
prestare il soccorso consentito dalla legge e suggerito
da sentimenti di umana solidarietà.
- Egli
deve sempre ricordare che la sua professione è costantemente
finalizzata alla tutela dello stato di salute e alla
conservazione del benessere fisico e psichico della
persona, nel rispetto dei diritti fondamentali della
stessa.
ART.
5
- Costituisce
obbligo professionale del farmacista fornire al paziente
le informazioni e i chiarimenti opportuni circa: conservazione,
contenuto, attività terapeutica, posologia, modalità
e tempi di somministrazione, controindicazioni, effetti
collaterali e incompatibilità di qualunque natura
dei medicinali dispensati. Deve anche fornire consigli
e indicazioni igieniche, sanitarie e alimentari, a
completamento e sostegno dell'evoluzione e della appropriatezza
della terapia, mirando al recupero e al mantenimento
dello stato di salute.
- Il
complesso degli interventi che accompagnano la dispensazione
del farmaco deve essere svolto in condizione di riservatezza
per il paziente.
- Il
farmacista concorre alla correttezza della terapia
attraverso un puntuale servizio di farmacovigilanza.
- Il
farmacista promuove e partecipa a campagne di prevenzione
e di educazione sanitaria.
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Rapporti
con i medici, i veterinari ed altri sanitari
ART.
6
- Il
farmacista, nell’esercizio della professione e nell’interesse
dei pazienti, deve attenersi al principio del rispetto
reciproco e della salvaguardia delle specifiche competenze
nei confronti degli altri sanitari.
ART.
7
- Il
farmacista mette a disposizione dei colleghi il frutto
delle proprie esperienze tecnico - scientifiche e
deve favorire l’incontro con altri sanitari al fine
di un reciproco scambio di conoscenze e di informazioni.
ART.
8
- Il
farmacista deve astenersi dal criticare l’operato
degli altri sanitari e, in caso di osservazioni riguardanti
una prescrizione, è tenuto a rivolgersi direttamente
al sanitario prescrivente.
ART.
9
- Il
farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità
in favore di altri professionisti sanitari e relative
strutture.
- Il
farmacista non può accettare né proporre l'esposizione
di qualsiasi comunicazione relativa alla propria farmacia
negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche
e strutture sanitarie in genere.
ART.
10
- I
rapporti con gli altri sanitari non devono essere
motivati e condizionati da interessi economici.
- Il
farmacista non deve incentivare, in alcuna forma,
le prescrizioni mediche o veterinarie.
- Il
farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire
a iniziative di accaparramento di prescrizioni presso
ambulatori medici, veterinari e presso ogni altra
struttura.
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Rapporti
con i maestri e con i tirocinanti
ART.
11
- Tutti
gli iscritti all’Ordine professionale devono tenere
un comportamento deontologicamente corretto nell’ambito
delle rispettive competenze e autonomie, instaurando,
nei confronti dei colleghi rapporti improntati alla
massima correttezza che favoriscano la collaborazione
professionale, nello scrupoloso rispetto dei ruoli,
ambiti di competenza e sfere di interessi.
- Eventuali
divergenze e controversie vanno risolte attraverso
contatti diretti e, in caso di esito negativo, sottoposte
alla valutazione dell’Ordine professionale.
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Rapporti
con i tirocinanti
ART.
12
- Il
farmacista che accoglie i tirocinanti, ai fini del
conseguimento della laurea e dell’ammissione all’esame
di Stato, impartisce loro le necessarie istruzioni
tecniche e scientifiche, impegnandosi a costituire
quotidiano esempio etico oltre che professionale.
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Segreto
professionale
ART. 13
- La
conservazione del segreto su fatti e circostanze,
dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza per
ragione della sua attività professionale, oltre che
un obbligo giuridico è, per il farmacista, un imprescindibile
dovere morale.
- E’
fatto obbligo al farmacista di garantire il pieno
rispetto della riservatezza dei dati personali da
lui trattati.
- Il
farmacista deve altresì assicurare il rispetto di
regole di condotta riconducibili al segreto professionale
anche da parte di quanti sono da lui incaricati del
trattamento dei dati personali.
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Rapporti
con Autorità ed Enti Sanitari
ART. 14
- Il
farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario,
collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento
dei loro obiettivi e partecipa a iniziative di educazione
sanitaria, farmacovigilanza, prevenzione, difesa dell’ambiente
e protezione civile.
- Il
farmacista deve intrattenere, con i colleghi che esercitano
la professione nell’ambito della Pubblica Amministrazione,
rapporti di collaborazione nel rispetto dei propri
ruoli e nella consapevolezza di essere, a parità di
dignità professionale, parte integrante del Servizio
Sanitario Nazionale.
- Il
farmacista partecipa alle iniziative promosse dalle
istituzioni, dalla Federazione Nazionale degli Ordini
dei Farmacisti e dal proprio Ordine professionale,
ai fini del miglioramento del servizio e dell’immagine
della professione.
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Della
Farmacia
ART. 15
- Il
farmacista esercente in farmacia è tenuto a indossare
il camice bianco sul quale sia visibile il distintivo
professionale adottato dalla Federazione Nazionale
degli Ordini dei Farmacisti e distribuito dall’Ordine
professionale.
- Il
distintivo professionale deve essere utilizzato solo
dagli iscritti all’Albo che esercitano la professione
nelle strutture pubbliche o private ove è prevista
la figura del farmacista.
- Il
titolare o il direttore di farmacia pubblica o privata
deve curare che il camice bianco sia prerogativa esclusiva
del farmacista.
ART.
16
- Il
titolare o direttore della farmacia deve curare che
l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo
che la farmacia svolge in quanto presidio socio -
sanitario e centro di servizi sanitari.
ART.17
- Il
farmacista deve respingere, con cortesia ma fermamente,
le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta
medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei
requisiti stabiliti dalla legge.
- Sono
fatti salvi i casi in cui ricorra, ai sensi delle
leggi vigenti, lo stato di necessità per salvare chiunque
ne faccia richiesta dal pericolo attuale di un danno
grave alla persona.
- Il
farmacista non può detenere né dispensare, né promuovere
medicinali industriali non autorizzati al commercio
in Italia, ancorché prescritti su ricetta medica.
ART.
18
- La
spedizione della ricetta medica presuppone certezza
nel farmacista e sicurezza per il paziente. In caso
di prescrizione dubbia o incongrua, il farmacista,
prima di spedire la ricetta è tenuto a prendere contatto
con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente
e in spirito di collaborazione, per il necessario
chiarimento.
ART.
19
- E’
competenza esclusiva del farmacista effettuare personalmente
la spedizione della ricetta nonché consegnare al cliente
il farmaco, anche se non assoggettato a ricetta medica.
- Costituisce
grave abuso e mancanza nell’esercizio della professione
consentire o tollerare la dispensazione di farmaci
da parte di non farmacisti nell'ambito delle farmacie
aperte al pubblico, ospedaliere e nei presidi del
Servizio Sanitario Nazionale.
ART.
20
- Nell’attività
di vendita di prodotti diversi dai medicinali, il
farmacista ha l’obbligo di agire in conformità con
il ruolo sanitario svolto, nell’interesse della salute
del cittadino e dell’immagine professionale della
farmacia.
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Della
Pubblicità
ART.
21
- Sotto
il profilo deontologico, il ruolo di farmacista professionista
e di farmacista imprenditore sono indissociabili.
- La
pubblicità, intesa come comunicazione veritiera e
corretta relativa a prodotti o servizi, deve essere
realizzata come servizio per l'informazione del pubblico,
tenendo conto della sua influenza sull'utente.
- Il
titolare o direttore della farmacia deve curare che
qualsiasi forma di pubblicità presente nel proprio
esercizio sia legittima e conforme all’etica professionale.
ART.
22
- La
pubblicità concernente l'esercizio della professione
di farmacista è consentita su autorizzazione del Sindaco
previo nulla-osta dell'Ordine e nei limiti di quanto
disposto dalla legge 175/1992.
- E'
vietato ogni atto comunque promozionale che configuri
concorrenza sleale di cui all'articolo 2598 del Codice
Civile, o che limiti o impedisca il diritto di libera
scelta della farmacia da parte dei cittadini di cui
all'art.15 della legge n. 475/1968.
- Permane
comunque l'obbligo del farmacista di conformare il
proprio comportamento ai principi della correttezza
e del decoro professionale.
ART.
23
- E’
conforme alle norme deontologiche, rendere noti al
pubblico, ai fini del rispetto del diritto dei cittadini
a essere informati, dati e elementi conoscitivi, veritieri
e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti
presenti nella farmacia, ai prezzi praticati per i
prodotti diversi dai medicinali per uso umano, nonché
per i servizi.
- Il
titolare o direttore della farmacia deve allestire
vetrine che diano un’immagine consona al ruolo primario
di presidio socio-sanitario e centro di servizi sanitari
che ogni esercizio farmaceutico è chiamato a svolgere.
ART.
24
- Salvo
specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e
ordinanze, l'insegna della farmacia è obbligatoria
e deve riportare comunque la dicitura FARMACIA.
- I
cartelli indicatori, anche in forma di freccia direzionale,
devono essere installati nell'ambito territoriale
della sede farmaceutica di pertinenza prevista in
"pianta organica".
ART.
25
- Non
è consentita al farmacista la cessione, tramite Internet
o altre reti informatiche, di medicinali, sia su prescrizione,
sia senza obbligo di prescrizione, anche omeopatici,
in conformità alle direttive della UE e delle linee
guida dell’OMS, fatte salve le specifiche normative
nazionali.
ART.26
- Il
farmacista deve rispettare i limiti della pura comunicazione
di notizie obiettive, veritiere e corrette in qualsiasi
tipo di informazione, che indirettamente possa avere
effetti promozionali della farmacia e del farmacista
(interviste, dichiarazioni, servizi giornalistici,
rubriche, cronache, resoconti di convegni e manifestazioni,
articoli o trasmissioni tecnico-scientifiche).
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Dell'
attività professionale nell' industria farmaceutica
ART. 27
- Il
farmacista che esercita la propria attività nell’industria
farmaceutica deve agire tenendo presente che il medicinale
ha come scopo di stabilire una diagnosi medica o di
ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche
dell’uomo o dell’animale.
- Egli
deve segnalare all’Ordine di appartenenza ogni iniziativa
tendente a imporgli comportamenti non conformi ai
principi della deontologia professionale.
- Il
farmacista informatore scientifico sul farmaco, oltre
ai compiti specifici della propria attività, estenderà
i propri contatti con i colleghi operanti in farmacie
ospedaliere e in farmacie pubbliche o private al fine
di promuovere un costante aggiornamento di questi
ultimi sulle conoscenze delle nuove molecole e dei
nuovi medicinali e quindi sui progressi delle terapie.
- Il
farmacista informatore scientifico sul farmaco deve
promuovere la corretta conoscenza dei farmaci.
- Il
farmacista informatore scientifico sul farmaco è tenuto
ad osservare scrupolosamente le disposizioni di legge
che regolano la distribuzione di campioni gratuiti
di medicinali ai medici, ai veterinari, agli ospedali
e a ogni altra struttura sanitaria.
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Dell'
attività professionale in ospedale e sul territorio
ART.
28
- Il
farmacista che esercita la professione nelle strutture
pubbliche ospedaliere e del territorio deve agire
su un piano di pari dignità e autonomia con gli altri
sanitari e colleghi con i quali deve instaurare rapporti
di costruttiva collaborazione professionale, nel rispetto
dei reciproci ruoli.
- Nei
rapporti con i colleghi e con gli altri operatori
sanitari di farmacie pubbliche o private deve favorire
lo scambio di tutte quelle informazioni che possano
consentire la realizzazione di un’assistenza farmaceutica
adeguata alle necessità sanitarie nel tempo e nei
luoghi in cui si opera.
- Il
farmacista che esercita la professione nelle strutture
pubbliche ospedaliere e del territorio deve vigilare
scrupolosamente che la dispensazione del farmaco venga
effettuata soltanto da farmacisti e nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 4, comma 1.
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Dell'
attività professionale nell' ambito della distribuzione
intermedia
ART. 29
- Il
farmacista che opera nella distribuzione intermedia
è tenuto al rispetto dei limiti posti ai suoi compiti
da disposizioni di legge e dal ruolo chiamato a svolgere.
In particolare deve assicurare che tutti i medicinali
vengano conservati e trasportati nelle condizioni
idonee e non deve cedere, al pubblico e a soggetti
non autorizzati all’acquisto diretto, prodotti la
cui vendita è riservata per legge al farmacista in
farmacia.
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Delle
infrazioni al Codice Deontologico
ART. 30
- E’
fatto obbligo agli Ordini di divulgare le disposizioni
contenute nel presente Codice deontologico.
- Ogni
infrazione al presente Codice deontologico è valutata
sotto il profilo disciplinare dal Consiglio Direttivo
dell’Ordine.
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