|

A)
SCOPO DEL REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITA'
Il regolamento della pubblicità ha lo scopo di assicurare
che la pubblicità venga realizzata come servizio per l'informazione
del pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sull'utente.
Il Regolamento individua le attività in contrasto con le finalità
suddette. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente
Regolamento permane l'obbligo del farmacista conformare il
proprio comportamento ai principi di correttezza professionale.
B) DEFINIZIONI
Agli effetti del Regolamento il termine "pubblicità" comprende
ogni comunicazione relativa a prodotti o servizi quali che
siano i mezzi utilizzati. Il l termine "prodotto" comprende
qualsiasi oggetto della comunicazione pubblicitaria e si intende
perciò esteso anche al servizio, metodo, trattamento e simili.
Il termine"messaggio" comprende qualsiasi forma di presentazione
al pubblico del prodotto e si intende perciò esteso anche
all'imballaggio, alla confezione e contenitori in genere.
Il termine "utente" comprende ogni persona cui è indirizzato
il messaggio pubblicitario o che sia suscettibile di riceverlo.
ARTICOLO 1 E' vietata la pubblicità riferita alla capacità
professionale del singolo farmacista espressa mediante qualsiasi
mezzo. E' vietato ogni atto di propaganda volto alla sollecitazione
della domanda di medicinali con o senza obbligo di prescrizione
medica o veterinaria, compresi i medicinali per automedicazione,
al di fuori della pubblicità autorizzata dal Ministero della
Sanità. La pubblicità dei prodotti parafarmaceutici , venduti
sulla base dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia
o su autorizzazione comunale al commercio, è consentita nelle
forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente, E' comunque
vietato associare in comunicati commerciali ed in iniziative
promozionali ai prodotti parafarmaceutici ovunque pubblicizzati,
la ragione sociale e la ditta della farmacia, il nome del
farmacista e l'indirizzo della farmacia. E' vietato ogni atto
di propaganda o comunque promozionale rivolto all'accaparramento
della clientela.
ARTICOLO 2 Ai fini del rispetto del diritto dei cittadini
ad essere informati, è consentito, nei limiti e secondo le
modalità di seguito stabiliti, rendere noti al pubblico dati
ed elementi conoscitivi, veritieri e corretti, relativi ai
servizi prestati alle attività svolte, ai reparti presenti
nella farmacia. Il complesso delle informazioni e ciascuna
di esse, che possono essere fornite esclusivamente all'interno
della farmacia, devono rigorosamente essere esenti da enfatizzazioni
ottenute mediante aggettivazioni, immaginazioni, simboli,
diciture e qualunque altro mezzo, avendo riguardo in particolare
all'esclusione di comparazioni e del vanto di risultati conseguibili.
E' consentita ed auspicabile l'assunzione di iniziati ve aventi
per scopo la promozione di campagne di prevenzione e di educazione
sanitaria.
ARTICOLO
3
Gli annunci informativi di cui al precedente articolo, possono
essere diffusi al pubblico esclusivamente mediante i seguenti
mezzi di comunicazione:
a) Insegne: Salvo specifiche norme derivanti da leggi,
regolamenti e ordinanze, l'insegna della farmacia deve riportare
la dicitura FARMACIA accompagnata o meno dalla ragione
sociale, da simboli storici e professionali. Possono essere
esposte in maniera distinta indicazioni riferite all'esistenza
in farmacia di particolari reparti. Le insegne a bandiera
in forma di croce inserite sulla facciata e comunque sull'edificio
della farmacia sono obbligatorie.
b) Cartelli indicatori anche in forma di freccia direzionale:
potranno contenere soltanto nome, ragione sociale della farmacia,
indirizzo, recapito telefonico, distanza, simbolo, distintivo
professionale, e saranno installati esclusivamente nell'ambito
territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista
in Pianta Organica.
c) Annuari, elenchi telefonici, pagine gialle, guide
cittadine, guide sanitarie: I testi devono essere stampati
escludendo qualunque differenziazione tipografica tra le diverse
farmacie, e possono recare solo indicazioni relative al nome,
alla ragione sociale all'indirizzo al recapito telefonico
e agli orari di apertura della farmacia. Le inserzioni non
devono contenere riquadri o sottolineature, ne grafici, disegni,
figure o simboli particolari. Sugli elenchi telefonici l'inserzione
può essere effettuata esclusivamente nel comune di ubicazione
della farmacia.
d) Carta da banco, buste, sacchetti, porta-libretti,
contenitori in genere e calendari: potranno contenere soltanto
nome, ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico orari
di apertura ed indicazioni riferite all'esistenza in farmacia
di particolari reparti.
e) Sistemi audiovisivi ed informatici: essi possono
essere ubicati esclusivamente all'interno della farmacia,
salvo che non indichino i turni d'apertura delle farmacie
limitrofe, nel qual caso, potranno contenere soltanto il nome,
ragione sociale della farmacia, indirizzo, recapito telefonico,
orari di apertura, indicazioni riferite all'esistenza in farmacia
di particolari reparti e comunque informazioni sanitarie di
pubblico interesse. I Farmacisti possono distribuire al pubblico
in farmacia pubblicazioni di carattere sanitario sulle quali
potranno essere riportati esclusivamente nome, ditta, ragione
sociale, indirizzo e recapito telefonico della singola farmacia.
ARTICOLO 4
In qualsiasi tipo di informazione, diffusa tramite mass media,
che indirettamente possa avere effetti promozionali della
farmacia e del farmacista (interviste, dichiarazioni, servizi
giornalistici, rubriche, cronache, resoconti di convegni e
manifestazioni, articoli o trasmissioni tecnico scientifiche),
la presenza o la citazione del professionista deve rispettare
i limiti della pura comunicazione di notizie obiettive, esclusa
ogni enfatizzazione o comparazione dell'attività svolta. E'
vietata in tali occasioni l'indicazione dell'indirizzo della
farmacia o elementi che comunque ne possano permettere l'individuazione.
ARTICOLO
5
E' tassativamente vietata l'esposizione di qualunque comunicazione
relativa alla singola Farmacia negli studi, ambulatori medici
e veterinari, cliniche e strutture sanitarie in genere. E'
altresì tassativamente vietata l'esposizione nella Farmacia
di qualsiasi comunicazione relativa a studi, ambulatori medici
e veterinari, cliniche e strutture sanitarie in genere. In
entrambi i casi previsti nei commi precedenti, è consentita
la sola esposizione di cartelli esposti in forza di accordi
intercategoriali finalizzati a fornire un servizio alla cittadinanza.
La farmacia non può autorizzare ne consentire la menzione
della propria ragione sociale in comunicati commerciali di
aziende.
ARTICOLO
6
Sono consentite comunicazioni relative a campagne di prevenzione
o di educazione sanitaria stabilite dallo Stato o dalla Regione
o da Ente pubblico competente in materia sanitaria o dalle
Organizzazioni dei Farmacisti, ovvero da queste ultime comunque
patrocinate, e le comunicazioni aventi carattere d'urgenza
a tutela della salute pubblica ed incolumità.
NORMA
TRANSITORIA
Per le pubblicità non conformi al presente regolamento, per
le quali siano stipulati i contratti, è consentita la prosecuzione
sino al 31 dicembre 1996 a condizione che sia comunicata all'Ordine
professionale, a mezzo raccomandata a.r., la disdetta del
contratto stesso entro il 30 giugno 1996. Le altre pubblicità
non conformi al presente Regolamento dovranno essere eliminate
entro il 31 dicembre 1996.
|