Medicinali stupefacenti.
Modifiche normative.
Legge 21/2/2006, n. 49.
La legge 21 febbraio 2006, n. 49 ha introdotto numerose importanti modifiche alla disciplina in materia di stupefacenti contenuta nel DPR 309/90.
Sul Supplemento Ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/2/2006 è stata pubblicata la legge 21 febbraio 2006, n. 49 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”.
Nella predetta legge, che è entrata in vigore il giorno 28/2/2006, gli articoli dal 4-bis sino al 4-vicies ter contengono numerose modifiche alle norme del DPR 309/90 recante, come è noto, il T.U. delle leggi in materia di stupefacenti.
Al fine di agevolare la comprensione delle nuove norme, la scrivente trasmette in allegato alla presente il testo degli articoli del DPR 309/90 di interesse delle farmacie, coordinato con le modifiche, evidenziate in rosso (allegato 1).
La legge in oggetto riveste una notevole importanza per le farmacie, dal momento che modifica il DPR 309/90, recante il T.U. sugli stupefacenti, nelle norme che riguardano i criteri di formazione delle tabelle, le modalità di prescrizione dei medicinali e di registrazione delle ricette.
In particolare, la scrivente ritiene opportuno segnalare i seguenti articoli.
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE TABELLE (ART. 14)
La suddivisione degli stupefacenti nelle tabelle I-VI viene sostituita da una ripartizione in due tabelle, la tabella I e la tabella II, la quale, a sua volta, è suddivisa nelle sezioni A, B, C, D, E (allegato 2).
VENDITA O CESSIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 38)
Coerentemente con le nuove tabelle, nel confermare il sistema del buono-acquisto, è previsto che tale documento non è necessario per l’acquisto da parte delle farmacie dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E.
E’, inoltre, stabilito che il buono-acquisto può essere utilizzato dalle farmacie per richiedere a titolo gratuito ad altre farmacie medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.
ACQUISTO DI MEDICINALI A BASE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI SOSTANZE PSICOTROPE DA PARTE DI MEDICI CHIRURGHI (ART. 42)
Viene mantenuta la facoltà per i medici, i veterinari, i direttori sanitari o i responsabili di ospedali e case di cura, i titolari di gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie di approvvigionarsi per esigenze terapeutiche dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B, e C, tramite la richiesta in triplice copia.
Come nel sistema previgente, il farmacista riceve due copie, ne trattiene una quale documento giustificativo dello scarico dal registro e trasmette l’altra alla propria ASL.
OBBLIGHI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEI MEDICI VETERINARI (ART. 43) E DISPENSAZIONE DEI MEDICINALI (ART. 45)
Le prescrizioni mediche devono essere effettuate utilizzando esclusivamente le seguenti ricette.
Ricetta a ricalco modello ministeriale
Medicinali prescrivibili: i medicinali compresi nella tabella II, sezione A.
Numero copie: triplice copia a ricalco per le prescrizioni in regime di SSN e duplice copia a ricalco per le altre. Di tali copie, una è conservata dal farmacista ed una dall’assistito.
Prescrizione: un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione dei medicinali di cui all’allegato III-bis , per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.
Il presente modello di ricetta è utilizzato anche nei trattamenti di disassuefazione delle tossicodipendenze, nel rispetto di un piano terapeutico.
Il presente modello è altresì utilizzato dai medici ai fini di approvvigionamento per uso professionale urgente.
Elementi della ricetta: a) cognome e nome dell’assistito o del proprietario dell’animale,
b) dose prescritta, posologia e modo di somministrazione,
c) indirizzo e numero telefonico professionali del medico,
d) data e firma del medico,
e) timbro personale del medico.
Termine di validità della ricetta: trenta giorni.
Adempimenti del farmacista:
· Controllo della regolarità della ricetta,
· Annotazione degli estremi di un documento dell’acquirente,
· Annotazione della data di spedizione e apposizione del timbro della farmacia,
· Annotazione del prezzo praticato (art. 37, RD 1706/38)
· Conservazione di una copia della ricetta per due anni dall’ultima registrazione nel registro entrata e uscita stupefacenti.
Ricetta non ripetibile
Medicinali prescrivibili: i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, C e D.
Termine di validità della ricetta: trenta giorni.
Adempimenti del farmacista:
· Controllo della regolarità della ricetta,
· Annotazione della data di spedizione e apposizione del timbro della farmacia,
· Annotazione del prezzo praticato (art. 37, RD 1706/38)
· Conservazione di una copia della ricetta per:
- due anni dall’ultima registrazione nel registro entrata e uscita stupefacenti, per i medicinali compresi nella tabella II, sezioni B e C,
- sei mesi per i medicinali compresi nella tabella II, sezione D (art. 5, d.lgs. 539/92).
Per le ricette SSN, il farmacista conserva una fotocopia con la data di spedizione.
Ricetta ripetibile
Medicinali prescrivibili: i medicinali compresi nella tabella II, sezione E.
Adempimenti del farmacista:
· Controllo della regolarità della ricetta,
· Annotazione della data di spedizione e apposizione del timbro (in merito all’obbligatorietà di tale adempimento, previsto dall’art. 4, dlgs. 539/92, sono attesi chiarimenti)
· Annotazione del prezzo praticato (art. 37, RD 1706/38)
Termine di validità della ricetta: trenta giorni.
REGISTRO DI ENTRATA E USCITA (ARTT. 60 e 62)
Devono essere registrati gli stupefacenti compresi nella tabella II, sezioni A, B e C.
Il registro deve essere numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell’Azienda USL o da un suo delegato, il quale deve anche riportare nella prima pagina gli estremi dell’autorizzazione e nell’ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.
Il registro deve essere chiuso al 31 dicembre di ogni anno mediante scritturazione riassuntiva dei dati relativi all’entrata e all’uscita con indicazione dell’eventuale differenza.
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