www.arefarma.it www.arefarma.it

L'Associazione
Deontologia
Fitoterapia
Omeopatia
Farmaci OTC
Pronto Soccorso
Numeri Utili
Links Utili
Scrivi ad Arefarma.it
Scrivi ad Arefarma.it
Notizie
 
 
Torna alla Home-Page

 

LEGGE 49\2006 STUPEFACENTI

 
Medicinali stupefacenti. Modifiche normative. Legge 21/2/2006, n. 49. La legge 21 febbraio 2006, n. 49 ha introdotto numerose importanti modifiche alla disciplina in materia di stupefacenti contenuta nel DPR 309/90. Sul Supplemento Ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/2/2006 è stata pubblicata la legge 21 febbraio 2006, n. 49 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”. Nella predetta legge, che è entrata in vigore il giorno 28/2/2006, gli articoli dal 4-bis sino al 4-vicies ter contengono numerose modifiche alle norme del DPR 309/90 recante, come è noto, il T.U. delle leggi in materia di stupefacenti. Al fine di agevolare la comprensione delle nuove norme, la scrivente trasmette in allegato alla presente il testo degli articoli del DPR 309/90 di interesse delle farmacie, coordinato con le modifiche, evidenziate in rosso (allegato 1). La legge in oggetto riveste una notevole importanza per le farmacie, dal momento che modifica il DPR 309/90, recante il T.U. sugli stupefacenti, nelle norme che riguardano i criteri di formazione delle tabelle, le modalità di prescrizione dei medicinali e di registrazione delle ricette. In particolare, la scrivente ritiene opportuno segnalare i seguenti articoli. CRITERI DI FORMAZIONE DELLE TABELLE (ART. 14) La suddivisione degli stupefacenti nelle tabelle I-VI viene sostituita da una ripartizione in due tabelle, la tabella I e la tabella II, la quale, a sua volta, è suddivisa nelle sezioni A, B, C, D, E (allegato 2). VENDITA O CESSIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 38) Coerentemente con le nuove tabelle, nel confermare il sistema del buono-acquisto, è previsto che tale documento non è necessario per l’acquisto da parte delle farmacie dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E. E’, inoltre, stabilito che il buono-acquisto può essere utilizzato dalle farmacie per richiedere a titolo gratuito ad altre farmacie medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica. ACQUISTO DI MEDICINALI A BASE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI SOSTANZE PSICOTROPE DA PARTE DI MEDICI CHIRURGHI (ART. 42) Viene mantenuta la facoltà per i medici, i veterinari, i direttori sanitari o i responsabili di ospedali e case di cura, i titolari di gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie di approvvigionarsi per esigenze terapeutiche dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B, e C, tramite la richiesta in triplice copia. Come nel sistema previgente, il farmacista riceve due copie, ne trattiene una quale documento giustificativo dello scarico dal registro e trasmette l’altra alla propria ASL. OBBLIGHI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEI MEDICI VETERINARI (ART. 43) E DISPENSAZIONE DEI MEDICINALI (ART. 45) Le prescrizioni mediche devono essere effettuate utilizzando esclusivamente le seguenti ricette. Ricetta a ricalco modello ministeriale Medicinali prescrivibili: i medicinali compresi nella tabella II, sezione A. Numero copie: triplice copia a ricalco per le prescrizioni in regime di SSN e duplice copia a ricalco per le altre. Di tali copie, una è conservata dal farmacista ed una dall’assistito. Prescrizione: un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione dei medicinali di cui all’allegato III-bis , per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni. Il presente modello di ricetta è utilizzato anche nei trattamenti di disassuefazione delle tossicodipendenze, nel rispetto di un piano terapeutico. Il presente modello è altresì utilizzato dai medici ai fini di approvvigionamento per uso professionale urgente. Elementi della ricetta: a) cognome e nome dell’assistito o del proprietario dell’animale, b) dose prescritta, posologia e modo di somministrazione, c) indirizzo e numero telefonico professionali del medico, d) data e firma del medico, e) timbro personale del medico. Termine di validità della ricetta: trenta giorni. Adempimenti del farmacista: · Controllo della regolarità della ricetta, · Annotazione degli estremi di un documento dell’acquirente, · Annotazione della data di spedizione e apposizione del timbro della farmacia, · Annotazione del prezzo praticato (art. 37, RD 1706/38) · Conservazione di una copia della ricetta per due anni dall’ultima registrazione nel registro entrata e uscita stupefacenti. Ricetta non ripetibile Medicinali prescrivibili: i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, C e D. Termine di validità della ricetta: trenta giorni. Adempimenti del farmacista: · Controllo della regolarità della ricetta, · Annotazione della data di spedizione e apposizione del timbro della farmacia, · Annotazione del prezzo praticato (art. 37, RD 1706/38) · Conservazione di una copia della ricetta per: - due anni dall’ultima registrazione nel registro entrata e uscita stupefacenti, per i medicinali compresi nella tabella II, sezioni B e C, - sei mesi per i medicinali compresi nella tabella II, sezione D (art. 5, d.lgs. 539/92). Per le ricette SSN, il farmacista conserva una fotocopia con la data di spedizione. Ricetta ripetibile Medicinali prescrivibili: i medicinali compresi nella tabella II, sezione E. Adempimenti del farmacista: · Controllo della regolarità della ricetta, · Annotazione della data di spedizione e apposizione del timbro (in merito all’obbligatorietà di tale adempimento, previsto dall’art. 4, dlgs. 539/92, sono attesi chiarimenti) · Annotazione del prezzo praticato (art. 37, RD 1706/38) Termine di validità della ricetta: trenta giorni. REGISTRO DI ENTRATA E USCITA (ARTT. 60 e 62) Devono essere registrati gli stupefacenti compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Il registro deve essere numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell’Azienda USL o da un suo delegato, il quale deve anche riportare nella prima pagina gli estremi dell’autorizzazione e nell’ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro deve essere chiuso al 31 dicembre di ogni anno mediante scritturazione riassuntiva dei dati relativi all’entrata e all’uscita con indicazione dell’eventuale differenza. .


   
 


Casa Editrice Tecniche Nuove

Enciclopedia Medica On-Line
 
I siti delle Farmacie di Arefarma
I siti delle Farmacie di Arefarma
Links Utili di Arezzo e Provincia
Area Riservata di Arefarma On-Line
Profilo Codice Deontologico Omeopatia Fitoterapia Farmaci O.T.C. Salute & Benessere Link Utili Numeri Utili Sanità Pronto Soccorso
Scrivi una e-mail ad Arefarma Powered by NextOpen Multimedia